Statuto e Regolamento
Statuto dell’a.p.s. CENTRO CAPTA Onlus
Art 1 (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’ associazione di promozione sociale denominata: “ CENTRO CAPTA ONLUS “, con sede in Vicenza, via General Chinotto n. 24.
Art 2 (Scopi)
1. L’associazione è apartitica, svolge attività di utilità e promozione sociale a favore di associati e/o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Si fonda sull’ associazionismo liberamente costituito e nelle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
In previsione, i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L’associazione persegue la finalità di promuovere a favorire lo sviluppo sociale, culturale, formativo e artistico in quei settori che permettono di far crescere i valori della solidarietà, della convivenza sociale democratica e paritaria, dello sviluppo umano pieno e responsabile secondo i valori fondamentali dell’ amore, della generosità, della giustizia, della creatività, del benessere psico-fisico e della piena realizzazione di tutte le potenzialità umane .
L’ associazione promuoverà o sosterrà, direttamente e indirettamente, attività di studio, ricerca, formazione e intervento in campo psicologico, sociologico, antropologico, umanistico e artistico con l’obiettivo di favorire relazioni interpersonali, di gruppo, intergruppo e sociali basate sulla solidarietà, la giustizia, la comprensione, la valorizzazione delle diversità e delle differenze, la tolleranza e il reciproco sostegno umano, sociale e psicologico.
Particolare attenzione sarà posta all’integrazione sociale, alla promozione dell’interculturalità, al dialogo interreligioso e interetnico, alla cooperazione, all’emarginazione sociale, alla devianza come segnale di disagio sociale, all’ esclusione sociale, al disagio psicologico individuale, familiare e di comunità, alla lotta verso ogni forma di pregiudizio e discriminazione sociale, al disagio psico-fisico e alla malattia mentale.
Questi obiettivi potranno essere promossi attraverso:
- Attività culturali quali conferenze, dibattiti, forum, seminari, convegni , rappresentazioni teatrali, proiezioni di filmati , cineforum , gruppi esperienziali.
- Attività di formazione dirette a persone di tutte le età, livello scolastico e culturale.
- Attività di promozione del benessere psico-fisico, relazionale e della salute.
- Attività di consulenza psicologica (counselling), sostegno psicologico o psicoterapia, individuale familiare o di gruppo.
- Attività di sostegno diretto a individui, famiglie, gruppi, enti, istituzioni, comunità.
- Attività di mediazione sociale.
- Attività editoriale: pubblicazione di quaderni, riviste cartacee ed elettroniche, libri, nel limite della normativa in vigore.
- Attività educative.
- Attività ricreative e di animazione.
- Attività di progettazione di interventi.
- Attività di cooperazione o di sostegno alla cooperazione.
- Attività di supervisione in campo psicologico.
Le attività sopraccitate potranno essere sostenute direttamente dall’associazione avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Inoltre potrà avvalersi del supporto professionale di esperti esterni o di collaborazioni con altri enti o associazioni. Nello specifico l’associazione potrà collaborare con istituzioni, enti, associazioni private e pubbliche, scuole, università, scuole di formazione e di specializzazione, organizzazioni governative e non governative, attraverso rapporti di collaborazione, convenzioni, o altre modalità di scambio, sostegno, supporto e collaborazione.
Inoltre l’associazione potrà perseguire i propri scopi richiedendo finanziamenti e contributi agli enti pubblici e privati succitati, nonché attraverso raccolte di fondi tra i propri soci o all’esterno con attività di sensibilizzazione e promozione delle finalità dell’associazione stessa.
Art 3 (Soci)
1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2.L’organo competente e deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.
Art 4 (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organo sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione della disponibilità personali.
Art 5 (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che disattende i doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. Inoltre può essere escluso il socio che dia vita a comportamenti incompatibili con le finalità dell’associazione, tali da arrecare danno agli scopi statutari, all’immagine dell’associazione, o danni morali e materiali.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art 6 (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci;
Consiglio direttivo;
Presidente;
Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
Collegio dei Probiviri (se nominato).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art 7 (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art 8 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
approvare il conto consuntivo e il bilancio;
fissare l’importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell’associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
eleggere il Preside e il Consigli Direttivo;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art 9 (Validità Assemblea)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente constituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo stato con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ (tre quarti) dei soci.
Art 10 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato o da un Notaio e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art 11 (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere ed eventualmente da due Consiglieri.
5. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in modo diretto oppure dai due terzi dei consiglieri. La convocazione del Consiglio può avvenire con qualsiasi mezzo che ne attesi l’avvenuta ricezione. Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando risultano presenti tutti i suoi membri.
7. Le deliberazioni sono a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario.
9. Il Consiglio Direttivo procede ai rimborsi spese, purché documentati e preventivamente autorizzati, inerenti le finalità dell’associazione sostenute dalle persone incaricate ed al pagamento delle spese per la conduzione dell’associazione. Il rimborso di spese non documentate potrà avvenire previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art 12 (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. La sua carica è di tre anni e può essere rieletto.
Art 13 (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art 14 (Collegio dei Revisori dei Conti)
Il collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, viene eletto dall’Assemblea ed è composto di tre membri di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.
Nella prima riunione viene eletto il Presidente.
L’incarico di Revisione dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’associazione.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea e hanno compito di vigilare e verificare la regolarità della gestione dei fondi e verificano la regolarità
del rendiconto annuale.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.
Art 15 (Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri può essere eletto, se ritenuto opportuno, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo. E’ formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parti alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell’associazione.
Il Collegio inoltre ha il compito di comporre e decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell’associazione e i soci.
Art 16 (Bilancio)
1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale (associazione onlus, associazioni di promozione sociale, ecc.)
Art 18 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Art 19 (Consorzi/coordinamenti)
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi, convenzionarsi, riunirsi in coordinamento con altre associazioni e organizzazioni che operano nel medesimo ambito.
Regolamento dell’a.p.s. CENTRO CAPTA Onlus
Con il presente Regolamento si intende disciplinare quanto non espressamente previsto dallo Statuto e per meglio specificare alcuni aspetti dello stesso.
1) I rinnovi dell’iscrizione all’Associazione potranno avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo. Fino a tale data resteranno in vigore i diritti a partecipare come soggetto attivo ai lavori dell’Associazione stessa. Dopo tale data la qualità di socio dell’APS CENTRO CAPTA onlus decade automaticamente.
2) La partecipazione come Socio ai lavori dell’Assemblea potrà avvenire nella prima seduta dopo l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione.
3) La quota associativa annuale può subire incrementi annuali e la nuova quota associativa verrà stabilita dall’assemblea dei soci per l’anno in corso.
4) Occupandosi l’Associazione di interventi psicologici e di psicoterapia, questa deve prevedere la presenza al suo interno di uno psicologo psicoterapeuta regolarmente iscritto all’albo degli psicologi e psicoterapeuti. L’Associazione deve garantire la presenza di tale figura professionale che può svolgere l’attività a titolo volontario, contrattuale o attraverso il pagamento della prestazione professionale. La scelta del professionista è effettuata dal Consiglio Direttivo e decade qualora l’Associazione o il professionista recedono dalla volontà di continuare la collaborazione.
Il presente regolamento potrà essere ulteriormente aggiornato e modificato nelle modalità previste dallo Statuto.
